Da svariate settimane il mio blog, come molti altri blog e altri forum, è tempestato da una sequela senza senso di botta e risposta riguardanti il Politecnico di Lugano. Da una parte questa università svizzera, dall’altra sembra che ci sia, a diffamarla, un noto e losco soggetto che offre "formazione" in Italia su cui ho curato un’importante inchiesta su Studenti.it. Ricevo dall’avvocato Massimo Silvestri, che rappresenta l’ateneo di Lugano, un chiarimento:
Da qualche giorno su molti forum sono comparsi diversi messaggi concernenti presunte condanne subite dalla nostra università per pubblicità ingannevole da parte dell’Antitrust italiana di Roma e/o da autorità giudiziarie svizzere.
Il loro contenuto è falso e diffamatorio, infatti la nostra università non ha mai subito alcuna decisione dell’antitrust per pubblicità ingannevole e/o da autorità giudiziarie svizzere e italiane.
Questi messaggi provengono presumibilmente da nostri “concorrenti” operanti in Italia ed in Svizzera,da noi già denunciati all’antitrust di Roma e loro si già condannati per pubblicità ingannevole,messaggi che reppresenterebbero una sorta di "vendetta" e di "intimidazione" nei nostri confronti.
Ovviamente noi non ci facciamo intimidire e continueremo a segnalare alle autorità competenti tutte quelle "sedicenti" università che non informano correttamente gli studenti sul valore dei titoli conferiti.
Per un elenco completo delle sedicenti università condannate per pubblicità ingannevole visitate i siti www.agcm.it ed www.oue.info.
POLITECNICO DI LUGANO AUTORIZZATO COME UNIVERSITA’
Successivamente alla modifica della legge cantonale sull’università del 10 gennaio 2006, con una nuova delibera n.704/06 in data 14 febbraio 2006, il Governo Cantonale Ticinese ha autorizzato la nostra università all’uso della denominazione “Politecnico di studi aziendali-università privata a distanza” e ha risolto che il Politecnico si conforma ai principi piu restrittivi stabiliti dalla nuova legge all’art 14 cpv. 2 e 3 ,in particolare a quello che impone di informare correttamente gli studenti sulla validità dei titoli che rilascia ,con questo definitivamente confermando l’assoluta correttezza verso gli studenti ed ESCLUDENDO INCONFUTABILMENTE qualsiasi ipotesi di ingannevolezza ;
Inoltre la denominazione è stata già approvata dall’Ufficio Federale del Registro di Commercio di Berna,con la sua iscrizione come “università”nel foglio ufficiale svizzero di commercio
ma al Politecnico di Lugano si mangia bene?Prima di iscrivermi vorrei sapere …
è quello che tutti si chiedono…
Provvedimento
PI5421 – LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
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tip o Chiusura istruttoria
numero 16366
data 11/01/2007
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 2/2007
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5421 – LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Provvedimento n. 16366
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’11 gennaio 2007;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il provvedimento dell’8 agosto 2006 con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con due richieste di intervento, la prima pervenuta in data 19 giugno 2006, integrata in data 6 luglio 2006 con l’acquisizione del messaggio, la seconda pervenuta in data 3 luglio 2006, integrate entrambe con l’identificazione del committente in data 10 luglio 2006, due consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il sito internet http://www.uniluses.ch, nella versione rilevata e stampata nelle date 26 giugno 2006 e 2 luglio 2006, volto a promuovere l’attività di formazione universitaria offerta dalla sedicente Libera Università degli Studi economici e Sociali-LUSES, con sede a Roveredo nel Cantone Grigioni (Svizzera).
Nelle richieste di intervento si evidenzia che il messaggio lascerebbe intendere che LUSES sia una università in grado di conferire lauree e titoli accademici con la possibilità di usare legalmente il titolo di dottore in Italia, che tali titoli siano riconosciuti in Italia, abbiano valore legale e siano spendibili come tali, e che LUSES abbia una organizzazione stabile e articolata nella sede di Roveredo, contrariamente al vero.
Secondo i segnalanti, i titoli rilasciati da LUSES sono privi di qualunque valore legale in Svizzera e come tale non è possibile alcun riconoscimento secondo quanto previsto sia dalla Convenzione Europea del 1959, sia dalla normativa italiana e comunitaria in materia di riconoscimento di titoli accademici stranieri; LUSES non possederebbe alcun riconoscimento da parte delle Autorità Elvetiche quale istituzione universitaria di qualsiasi genere; LUSES sarebbe inesistente nell’Ufficio del Registro di Commercio di Coira (Cantone Grigioni), né occuperebbe alcuna sede nell’ambito territoriale del Municipio di Roveredo.
Con le richieste di intervento, i consumatori hanno presentato istanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato diffuso attraverso il sito internet http://www.uniluses.ch, volto a promuovere l’attività di formazione universitaria offerta dalla LUSES.
In particolare, l’home page è dedicata alla presentazione della LUSES, che viene qualificata come “una associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, costituita ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero [che] svolge attività accademica e conferisce titoli universitari […] in conformità alle leggi del Cantone dei Grigioni, dove ha la sua sede nella città di Roveredo”, con la precisazione che “l’attività universitaria è libera e non necessita di autorizzazione”. Nelle altre pagine web, a cui è possibile accedere dalla home page, si descrive il metodo di apprendimento utilizzato da LUSES, consistente in un “metodo di insegnamento e assistenza a distanza”, a cui segue l’affermazione “LUSES è all’avanguardia nella formazione a distanza fornendo una formazione di qualità”, e si indicano le procedure di immatricolazione, i diversi indirizzi di studio, quali Scienze politiche, Scienze aziendali, Scienze economiche, Scienze della Comunicazione, Scienze informatiche, la durata non prefissata di ciascun corso “per il conseguimento del Diploma di Laurea e/o Master”, le modalità di svolgimento degli esami, che “si svolgono attraverso la preparazione di tesine scritte che saranno valutate dal tutor”, nonché le modalità di discussione della tesi di laurea o di master, “sostenuta in presenza nei modi tradizionali davanti alla Commissione dei docenti”, all’esito della quale “viene conferito e consegnato il CERTIFICATO da cui risulta la valutazione della Commissione di esami espressa con votazione massima di 110/110; successivamente verrà spedito il diploma regolarmente registrato e autenticato”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 11 luglio 2006 è stato comunicato ai segnalanti e alla società ISSEA SA, in qualità di presunto operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere in relazione alla possibilità di conseguire un diploma di laurea al termine degli studi.
Analoga comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata in data 19 luglio 2006 all’Associazione LUSES e alla signora Ornella Fagnani, in qualità di presunti operatori pubblicitari, in considerazione delle indicazioni fornite da ISSEA SA nella memoria pervenuta in data 18 luglio 2006.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società ISSEA SA, all’Associazione LUSES e alla signora Ornella Fagnani, in qualità di presunti operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
- la natura dell’attività svolta dalla LUSES, specificando se la stessa gode di qualche riconoscimento o accreditamento da parte delle istituzioni italiane, svizzere o comunitarie;
- certificazioni di autorità pubbliche federali e cantonali da cui risulti l’ubicazione della sede della LUSES nel comune di Roveredo, nonché la titolarità dei diritti d’uso di immobili;
- la consistenza dell’organizzazione messa a disposizione degli studenti da LUSES, sia in termini di locali, docenti e attrezzature;
- la durata, la natura dei corsi organizzati da LUSES e dei titoli da essa rilasciati;
- i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra LUSES e ISSEA SA, anche con riguardo al trasferimento del nome a dominio uniluses.ch, nonché informazioni circa l’attività svolta dalla seconda in ordine alla ideazione e diffusione del messaggio pubblicitario;
- i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l’Associazione LUSES e la società ISSEA SA e le persone fisiche che ricoprono ruoli rappresentativi e/o esecutivi e/o lavorativi a favore di entrambe, nonché informazioni circa l’attività svolta da tali persone in ordine alla ideazione e diffusione del messaggio pubblicitario;
- la rilevante normativa federale e del Cantone Grigioni che consentirebbe a LUSES l’esercizio dell’attività pubblicizzata;
- l’attività svolta dalla signora Fagnani a favore dell’Associazione LUSES e della società ISSEA.
In data 10 luglio 2006 è stata acquisita agli atti d’ufficio copia della pagina web http://hosting.masterweb.it/whois.html, stampata e rilevata in pari data ai fini dell’identificazione del committente, dalla quale risulta che a quella data l’holder del domain name in questione era la società ISSEA SA, con sede in Agno (Svizzera), data dell’ultima registrazione il 26 maggio 2006 e dell’ultima modifica il 15 maggio 2006.
ISSEA SA ha inviato una prima memoria in data 18 luglio 2006, nella quale
ha dichiarato che il nome di dominio uniluses.ch non è nella sua titolarità, bensì in quella dell’Associazione LUSES con sede in Roveredo Cantone dei Grigioni, trasmettendo copia della pagina web https://nic.switch.ch/reg/ds030202View.action;jses sionid- 9C1EFE16856DF1E22A9…, nella versione rilevata e stampata in data 18 luglio 2006, dalla quale risulta che dal 17 luglio 2006 l’holder del domain name in questione era divenuto l’Associazione LUSES- Ornella Fagnani, Cantonale 13, CH-6535, Roveredo GR, Switzerland, data dell’ultima registrazione e dell’ultima modifica il 17 luglio 2006.
ISSEA SA ha eccepito la propria estraneità al procedimento, invitando l’Autorità a procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Associazione LUSES, com’è avvenuto con l’invio della comunicazione di avvio del procedimento in data 19 luglio 2006.
ISSEA SA ha altresì rappresentato che “da ricerche effettuate nel Cantone dei Grigioni non risulta allo stato che la Associazione Luses abbia in ogni modo iniziato alcuna attività di insegnamento o altra attività oltre alla presentazione del sito vetrina”.
ISSEA SA ha anche aggiunto che, secondo l’ordinamento svizzero, “le associazioni non sono obbligate ad avere una sede fissa, intesa come sede legale e/o organizzativa stabile, potendo la stessa identificarsi di volta in volta con quella di uno degli associati, presidente pro tempore, segretario”; “le associazioni possono a questo scopo fruire del servizio ufficiale delle poste svizzere, cosiddetto indirizzo postale per le associazioni recapito postale unico che non cambia con il modificarsi dell’indirizzo del legale rappresentante pro tempore”; “l’attività statutaria della Luses, come si legge nel sito (insegnamento telematico a distanza) si presta comunque a tale soluzione non essendo necessaria una sede organizzativamente ampia e strutturata”.
ISSEA SA ha rappresentato che nelle pagine web non è presente alcun riferimento al valore legale e, più in generale, alla spendibilità in Italia dei titoli conferiti, né alla esistenza in Italia di un’organizzazione stabile e/o secondaria; al contrario, in alcune pagine web è chiaramente indicato che LUSES è un’associazione regolarmente costituita ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero e che i titoli conferiti non sono equipollenti ai titoli delle università accreditate/statali svizzere e dell’Unione Europea. Nell’ordinamento svizzero l’attività di formazione universitaria è libera e garantita dagli artt. 20 e 27 della costituzione federale svizzera e non è necessaria alcuna autorizzazione federale e/o cantonale per svolgere tale attività. Nel Cantone dei Grigioni, in particolare, l’uso della denominazione Università è libero, purché si indichi che i titoli conferiti non sono equipollenti a quelli delle università “così come appunto Luses diligentemente fa” nella sezione del sito intitolata “quadro normativo”.
Nelle ulteriori memorie pervenute nelle date 20 luglio 2006, 27 luglio 2006 e 11 dicembre 2006, la società ISSEA SA ha ribadito la propria estraneità al procedimento, in quanto l’Associazione Luses sarebbe persona giuridica e autonoma rispetto ad ISSEA SA e non avrebbe alcun rapporto con quest’ultima, considerato anche che il sito in questione non contiene alcun riferimento ad essa.
ISSEA SA non sarebbe il committente, né l’autore del messaggio pubblicitario; né potrebbe essere qualificata come proprietaria del mezzo attraverso cui il messaggio è stato diffuso, in quanto ISSEA non è titolare del dominio http://www.uniluses.ch: “ISSEA SA non può e non deve essere considerata in questo caso operatore pubblicitario non essendoci le condizioni (la mancata identificazione del committente e dell’autore del messaggio) previste dal Decreto Legislativo n. 206/05” e dal regolamento di procedura.
Nella memoria pervenuta in data 3 agosto 2006, l’associazione LUSES ha rappresentato quanto sostenuto anche da ISSEA SA nelle proprie memorie. Da esse si evince, in particolare, che la medesima persona fisica, Massimo Silvestri, è il Presidente LUSES e l’Amministratore Unico di ISSEA SA.
LUSES ha dichiarato che i contenuti e le modalità di presentazione del messaggio sarebbero volti a fornire informazioni relative all’attività istituzionale dell’università e non presenterebbero le caratteristiche di un messaggio pubblicitario, ossia di un messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale allo scopo di promuovere la vendita, secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1 lettera a). Il messaggio avrebbe lo scopo di orientare gli studenti nella scelta degli studi, dando loro indicazioni generali sull’università, sulle strutture, sui mezzi, sui corsi, sul personale docente e non docente, ecc.. Lo stile e la grafica utilizzati nelle comunicazioni sarebbero di tipo espositivo e descrittivo, tanto da escludere la natura promozionale e/o pubblicitaria del messaggio. Trattandosi di “un sito esclusivamente vetrina”, la sua diffusione non potrebbe “pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, non avendo la … società attivato alcun corso”.
LUSES ha rappresentato di essere un’associazione regolarmente costituita ai sensi dell’articolo 60 del codice civile svizzero che non svolge attività di carattere economico e, di conseguenza, di non avere l’obbligo di essere iscritta all’Ufficio del Registro di Commercio, e di non avere alcuna sede fissa e/o stabile, potendo essa identificarsi con quella del legale rappresentante pro-tempore e/o con quella di uno dei soci.
Secondo LUSES, sussiste la carenza assoluta di giurisdizione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto il messaggio apparso sul sito internet http://www.uniluses.ch non è da considerarsi diffuso in Italia, poiché: i) lo spazio web (hosting) risiede in un server fisicamente situato in Svizzera, che non ha alcuna sede o succursale in Italia; pertanto, il contenuto del messaggio, la sua tutela giuridica e la sua registrazione sono esclusivamente disciplinati dalla legge svizzera; ii) non esiste alcun rapporto contrattuale dell’Associazione con un mezzo pubblicitario di qualsiasi genere avente ad oggetto la diffusione, all’interno del territorio italiano, del messaggio pubblicitario in questione; iii) l’Associazione LUSES è costituita secondo le norme del codice civile svizzero, con sede legale e operativa in Svizzera, non ha alcuna sede, succursale, ufficio, stabile organizzazione o referente in Italia e non è soggetta, dunque, alla legislazione italiana.
Nel caso di specie, inoltre, non sarebbe applicabile l’articolo 2 della Convenzione di Lugano riguardante la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto il procedimento amministrativo si svolge dinanzi ad un’autorità amministrativa e non giurisdizionale. “L’Associazione Luses, pertanto, non è, né si ritiene sottoposta e/o vincolata alle decisioni, che, peraltro, non hanno alcun valore giuridico nel territorio svizzero, e alle richieste di informazioni dell’Autorità, a cui l’associazione ritiene di rispondere per mere ragioni di cortesia”.
Secondo LUSES, i rapporti tra l’Associazione e ISSEA SA, nonché tra le persone che ricoprono incarichi nelle medesime, non avrebbero alcuna rilevanza sull’oggetto del presente procedimento.
LUSES ha comunque rappresentato che la signora Fagnani ricopre l’incarico di segretaria e tesoriere dell’Associazione e non ha alcun potere di rappresentanza della medesima, né deve ritenersi responsabile della ideazione e diffusione del messaggio oggetto di contestazione. Ogni responsabilità deve essere ricondotta al legale rappresentante pro-tempore, che è da individuarsi, conformemente a quanto disposto dallo statuto, nel Presidente dell’associazione stessa.
LUSES ha rappresentato che la registrazione dei domini uniluses.ch e luses.ch da parte di ISSEA SA è avvenuta in esecuzione di uno specifico incarico conferitole con nota del 2 maggio 2006, allegata, nella quale l’associazione dichiara che “rimane di sua assoluta responsabilità la scelta del provider e dei contenuti dei siti” e impegna la società a trasferirle l’intestazione dei domini a semplice richiesta.
LUSES ha allegato copia dell’atto costitutivo dell’associazione con sede in Roveredo Cantone dei Grigioni (Svizzera) e dello statuto, datati 21 giugno 2005.
Da essi si evince che Presidente dell’Associazione è Massimo Silvestri [E’ la società che gestisce il Politecnico di studi aziendali, università privata a distanza con sede nel Cantone Ticino, autorizzata all’utilizzo della suddetta denominazione dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con deliberazione del 14 febbraio 2006. ] e che la signora Ornella Fagnani ne è Segretario e Tesoriere. Lo scopo sociale è “progettare, creare, realizzare e praticare attività culturali, di orientamento agli studi, corsi di studi, formazione di livello universitario, formazione per adulti, master, seminari, ricerca scientifica e tecnologica, convegni in ogni disciplina, con rilascio delle relative attestazioni, didattica e preparazione per corsi di laurea italiane, europee e americane”, anche mediante “strumenti innovativi di tipo tecnologico, informatico e-learning e di teledidattica”. “Per perseguire tali scopi l’Associazione si propone di fornire corsi universitari nella forma di insegnamento a distanza, in convenzione con università pubbliche e private, di organizzare corsi di formazione continua con materiale di insegnamento a distanza in partnership con università pubbliche e private, altre scuole e imprese, di dispensare una formazione mista combinando l’insegnamento a distanza con corsi brevi e stages in presenza.” L’Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma individuale del Presidente, che ha la rappresentanza legale della medesima. “In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad un Ente designato dall’Assemblea, avente scopi simili a quelli dell’Associazione”. “E’ facoltà del Presidente richiedere in ogni momento l’iscrizione dell’associazione al Registro di commercio del Cantone dei Grigioni”.
In data 13 settembre 2006 LUSES ha dichiarato di aver provveduto, “per spirito di cortese collaborazione” e “per il principio della buona fede” ad inserire nell’home page del sito l’avvertenza che la sede di Roveredo è un recapito postale, con ciò ritenendo di aver meglio chiarito la funzione di mera “vetrina” del contenuto del sito.
In data 29 novembre 2006 LUSES, nella persona del Presidente Massimo Silvestri, ha rappresentato che in data 21 novembre 2006 l’associazione è stata sciolta e che “di conseguenza il sito internet http://www.uniluses.ch è stato cancellato”. Alla comunicazione è allegata copia del verbale dell’assemblea straordinaria di LUSES del 21 novembre 2006, con la quale i soci ne hanno deliberato lo scioglimento per il venir “meno di motivi e interesse per la continuazione dell’attività sociale”, dando incarico al Presidente di “porre in essere ogni adempimento consequenziale a detto scioglimento”.
Con memoria pervenuta in data 3 agosto 2006, la signora Fagnani, per parte sua, ha rappresentato che:
ricopre l’incarico pro tempore di segretaria e tesoriere dell’Associazione LUSES e non ha alcun potere di rappresentanza dell’associazione che è riservata, come da statuto allegato alla memoria, al Presidente e al Vicepresidente;
sussiste nei suoi confronti una carenza di legittimazione passiva in quanto non può essere qualificata come operatore pubblicitario ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05;
che il procedimento risulta viziato da una nullità assoluta per violazione e falsa applicazione di legge e, pertanto, deve essere archiviato.
Con memorie pervenute in data 18 luglio 2006, 25 luglio 2006, 16 agosto 2006 e 1° settembre 2006, un segnalante ha ribadito, in sintesi, l’ingannevolezza del contenuto dei messaggi apparsi sul sito internet http://www.uniluses.ch, allegando la seguente documentazione:
· la comunicazione del Municipio di Roveredo GR – Ufficio controllo abitanti del 24 luglio 2006, nella quale la Cancelleria Comunale dichiara che “l’Università Luses non risulta allo scrivente ufficio, nè tantomeno ci risulti essere un’università nel nostro Comune”;
· la comunicazione dell’Ufficio della Formazione medio-superiore del Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente dei Grigioni del 24 luglio 2006, nella quale si dichiara che “la cosiddetta LUSES- Libera Università degli Studi Economici e Sociali non vien riconosciuta dal cantone Grigioni come Istituzione universitaria” e “inoltre il cantone dei Grigioni non dispone di nessun presupposto legale, che proibisca l’attività di un’istituzione universitaria”;
· la comunicazione dell’Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 20 luglio 2006, nella quale si dichiara che LUSES- Libera Università degli Studi Economici e Sociali non è iscritta nel registro;
· copia del dispositivo del decreto del 25 agosto 2006 assunto in sede cautelare dal Presidente del Tribunale distrettuale di Moesa (Cantone dei Grigioni), con cui il giudice svizzero ordina alla “LUSES Libera Università degli Studi Economici e Sociali, Roveredo, di non utilizzare né il nome Luses né i nomi di dominio http://www.uniluses.ch e http://www.luses.ch”.
In data 10 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 12 dicembre 2006, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 2 gennaio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitari a distanza tramite internet, e dunque su tutti i territori nazionali, e, in particolare, essendo presentato in lingua italiana, costituisce una attrattiva specifica per gli eventuali candidati di madrelingua che presumibilmente si trovano in Italia;
- il messaggio segnalato prospetta la possibilità di seguire corsi di laurea presso una presunta università non idonea a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia, in quanto non sussiste il necessario riconoscimento ministeriale;
- sebbene l’operatore pubblicitario abbia rinunciato, cancellando il sito, alla diffusione del messaggio, tale condotta non è elemento idoneo a escludere l’ingannevolezza del messaggio, posto che questo deve essere valutato nella sua potenzialità decettiva, con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio-temporali della sua diffusione;
- prescindendo dalla legittimità dell’uso del termine “Università” ai sensi della normativa nazionale italiana, l’associazione di tale termine con gli altri di “diploma” e “della tesi di laurea o di master”, insieme alla specificazione della votazione in 110/110, costituiscono elementi idonei – in assenza di apposita precisazione – a ingenerare nel destinatario l’erroneo convincimento che l’ente operatore pubblicitario sia accreditato al rilascio di titoli aventi valore legale;
- il messaggio de quo, in quanto recante l’affermazione di un’offerta di corsi universitari, risultata priva di riscontro nella realtà, appare in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione delle potenzialità induttive in errore dell’uso delle espressioni “formazione universitaria di qualità” e “verrà spedito il diploma regolarmente registrato e autenticato” in associazione con la descrizione del metodo, che lasciano presumere strutture e offerta formativa di livello universitario per gli studenti italiani.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Preliminarmente, si rileva che, nel caso in esame, devono essere considerati operatori pubblicitari non solo l’Associazione LUSES, titolare del domain name uniluses.ch a partire dal 17 luglio 2006 e, quindi, committente del messaggio, nonché suo autore secondo quanto da essa stessa dichiarato e soggetto nei cui confronti il messaggio dispiega il proprio effetto promozionale, ma anche la società ISSEA SA.
Risulta, infatti, dimostrato in atti che la società ISSEA SA è stata titolare del domain name http://www.uniluses.ch, e quindi committente del messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006, in un contesto di comunanza di interessi dovuti ai legami personali esistenti fra i due soggetti giuridici in questione, potendo rilevare l’incarico del 2 maggio 2006, al più, ai soli fini del rapporto interno fra questi ultimi.
Considerate le circostanze emerse dagli atti del procedimento, non viene, invece, qualificata come operatore pubblicitario la signora Ornella Fagnani.
Al contrario di quanto sostenuto da LUSES, non appare poi possibile nutrire dubbi circa la natura pubblicitaria del sito internet http://www.uniluses.ch, essendo i suoi contenuti immediatamente volti a promuovere presso il pubblico l’attività di formazione a pagamento offerta dalla sedicente università privata LUSES.
Non merita, inoltre, accoglimento, l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’Autorità sollevata dalle parti del procedimento. Sul punto, basta considerare che il messaggio pubblicitario, a causa del mezzo di diffusione (internet) e della lingua utilizzata (italiano), è stato in grado di raggiungere consumatori italiani. Si rileva, inoltre, che Massimo Silvestri, persona fisica titolare rappresentante legale sia di ISSEA SA, sia di LUSES, ha più volte richiesto, in qualità di consumatore, l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di messaggi pubblicitari diffusi via internet attraverso siti con estensione “ch” da operatori economici situati nel territorio elvetico.
Passando al merito, il messaggio in esame lascia intendere che presso il Comune di Roveredo nel Cantone dei Grigioni (Svizzera) ha sede la LUSES Libera Università degli Studi Economici e Sociali, che ivi svolge attività accademica, all’avanguardia nella formazione a distanza, fornendo una formazione universitaria di qualità. Iscrivendosi ai suoi corsi in Scienze politiche, Scienze aziendali, Scienze economiche, Scienze della Comunicazione, Scienze informatiche è possibile ottenere, in un tempo non prefissato, a seguito della discussione della tesi nella sede di Roveredo, veri e propri titoli di studio, espressi in centodecimi, diplomi regolarmente registrati e autenticati.
Il sito, nelle sezioni “quadro normativo” e “a chi ci rivolgiamo” contiene le seguenti affermazioni: “I diplomi di laurea e di master conferiti non sono equipollenti a quelli di università accreditate e/o statali Svizzere o dell’Unione Europea”; “professionisti, imprenditori, Dirigenti…in possesso di una comprovata esperienza professionale possono conseguire il nostro prestigioso titolo di studio, non equipollente alle lauree statali o accreditate, ma egualmente molto apprezzato nella società”.
Secondo gli operatori pubblicitari, tali affermazioni, nella loro chiarezza, appaiono idonee a rendere edotto il consumatore italiano delle utilità conseguibili tramite la frequenza dei corsi e l’ottenimento dei titoli della LUSES, nonché delle differenze esistenti fra l’ordinamento svizzero e quello italiano.
Inoltre, la legittimità dell’attività di LUSES di rilascio dei titoli di studio nell’ambito dell’ordinamento svizzero ed in particolare dell’uso, da parte sua, della denominazione “Università” eliminerebbe in radice l’esigenza di ogni indagine circa l’eventuale portata decettiva del messaggio in questione nei confronti del consumatore italiano.
In effetti, l’ordinamento italiano esprime, sul punto specifico, un indirizzo significativamente diverso da quello adottato nell’ordinamento federale svizzero.
A differenza di quest’ultimo, secondo una legislazione risalente nell’ambito dell’ordinamento italiano, i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti dalla legge e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzati a rilasciare titoli avente valore legale; le denominazioni di “Università”, “Ateneo”, “Politecnico” possono essere usate soltanto dalle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Per il consumatore italiano, quindi, come peraltro ribadito dal Tar Lazio, Sez. I, nella sentenza n. 14655/2004, i termini “Università” e “Laurea”, oltre ad essere giuridicamente pregnanti, sono carichi di indiscutibili valenze storico-culturali, immediatamente connessi come sono ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la società italiana; possiedono cioè una forza evocativa loro propria che rimanda al valore legale dei titoli rilasciati.
Nell’ordinamento federale svizzero, il valore legale del titolo di studio rileva solo ai fini del superamento di esami di stato per l’esercizio di attività professionali, quali quella medica, e l’attività di formazione, anche universitaria, può essere liberamente esercitata.
Le differenze evidenziate indicano come nel territorio della confederazione elvetica possano operare e qualificarsi università soggetti che rilasciano titoli non equipollenti a quelli di altre università statali/accreditate svizzere.
Premesso che comunque alcuni cantoni, come ad esempio il Cantone Ticino, subordinano ad autorizzazione pubblica l’utilizzo della denominazione “Università”, l’ordinamento svizzero della formazione superiore, al pari di quello italiano, non si sottrae certo all’esigenza di assicurare che tale formazione risponda a determinati standard di qualità.
In materia di formazione, infatti, il ventaglio delle utilità ricavabili dai titoli di studio non si esaurisce certo nella questione del loro valore legale quali qualifiche accademiche, e le aspettative suscitate nel consumatore dall’utilizzo dei termini indicati sopra attengono, nella sostanza, alla spendibilità di tali titoli nel mondo del lavoro, atteso che una formazione superiore consente di accedere a posizioni lavorative più qualificate.
I due ordinamenti approntano allo scopo strumenti diversi: un controllo preventivo obbligatorio sull’operatore da parte dell’autorità pubblica, che in caso di esito negativo comporta l’impossibilità dell’esercizio dell’attività di formazione universitaria, quello italiano; un controllo successivo su base volontaria da parte dell’organo tecnico di Accreditamento e di garanzia della Qualità delle istituzioni universitarie-OAQ, istituito nell’ambito della Conferenza Universitaria Svizzera, formata dai Direttori – Ministri della Pubblica Educazione dei Cantoni, organo comune della Confederazione e dei Cantoni per la cooperazione nella politica universitaria, quello svizzero.
Non a caso, la Confederazione stessa coordina e promuove l’adattamento dell’ordinamento federale e dei cantoni ai dettami della Dichiarazione di Bologna del 18-19 giugno 1999. Essa, infatti, è fra i 29 stati firmatari e fa parte dello Spazio Europeo dell’istruzione Superiore, ossia di quegli stati europei che si sono impegnati a raggiungere entro il 2010 i seguenti obiettivi: l’adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, anche tramite l’implementazione del Diploma Supplement; l’adozione di un sistema fondato su due cicli principali, di 1° e 2° livello [L'accesso al 2° ciclo richiederà il completamento del 1° ciclo di studi, la cui durata non può essere inferiore ai tre anni.]; il consolidamento di un sistema di crediti didattici – basato sul sistema ECTS – acquisibili anche in contesti disciplinari diversi; la promozione della mobilità (per studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo) mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione; la promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità; la promozione di una indispensabile dimensione europea dell’istruzione superiore: sviluppo dei piani di studio, cooperazione fra istituzioni universitarie, programmi di mobilità, piani di studio integrati, formazione e ricerca.
In tal senso, quel che comunque rileva per il consumatore italiano, che pur si rivolge ad una istituzione formativa che non rilascia titoli equipollenti alle lauree italiane, sono la qualità, la spendibilità sostanziale della formazione che va ad acquistare, l’affidabilità sul mercato del soggetto che tale formazione eroga.
Ed infatti, il messaggio enfatizza l’uso del termine “Università” e di molti aggettivi derivati, nonché di altri termini tipici, quali ad esempio attività accademica, laurea, master, tesi, consiglio di istituto, diploma regolarmente registrato e autenticato, allo scopo e con l’effetto di accreditare all’istituzione LUSES e ai servizi di formazione pubblicizzati un’immagine di particolare qualità ed affidabilità, come sarebbe ragionevole attendersi da qualsiasi soggetto che si proponga al pubblico per erogare una formazione di sedicente livello universitario, per di più in un contesto ordinamentale che, non preselezionando i formatori in base a rigidi standard giuridico-formali, assegna a questi ultimi ancor più elevate responsabilità di chiarezza, di affidabilità e di serietà.
Il messaggio si spinge addirittura ad affermare che la LUSES fa conseguire un “prestigioso titolo di studio”, “molto apprezzato nella società”, seppur non equipollente alle lauree statali o accreditate.
Le risultanze istruttorie, di contro, dimostrano incontrovertibilmente quanto segue:
1. pur nell’esercizio delle ampie libertà consentite dall’ordinamento federale svizzero e da quello cantonale del Cantone dei Grigioni in materia di formazione, lo statuto di LUSES assegna a quest’ultima un ambito di operatività limitato alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione con rilascio di attestazioni, e non di titoli di studio, nonché alla progettazione e realizzazione di corsi di preparazione per corsi di laurea italiani, europei e americani e corsi universitari nella forma di insegnamento a distanza, in convenzione con università pubbliche e private;
2. LUSES non ha in concreto ideato, programmato e realizzato alcun corso negli indirizzi di studio pubblicizzati, nemmeno nella vantata modalità a distanza, né ha concluso con alcuna università convenzioni propedeutiche alla realizzazione dei corsi o al rilascio da parte di queste ultime di titoli di studio;
3. presso il comune di Roveredo LUSES non ha a disposizione alcun locale, ma unicamente una casella postale per il recapito della corrispondenza;
4. LUSES è stata destinataria di un ordine del giudice svizzero che le ha intimato di non utilizzare più il nome LUSES né i nomi a dominio uiluses.ch e luses.ch, decidendo di sciogliersi per sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento dello scopo sociale.
Appare, quindi, di immediata evidenza che il messaggio diffuso attraverso il sito uniluses.ch è volto a promuovere l’offerta di servizi di formazione in realtà inesistenti, presenta come titoli di studio semplici attestazioni di superamento di corsi di formazione dalla durata non specificata, vanta qualità reputazionali dei titoli pubblicizzati indimostrabili quasi per definizione nel caso di specie, e, grazie all’utilizzo di termini evocativi di un vero e proprio contesto universitario, cerca di accreditare LUSES come soggetto formativo particolarmente serio ed affidabile, anche se esso non ha predisposto alcuna forma di organizzazione allo scopo, nemmeno al livello minimo di complessità tipicamente richiesto dalle modalità di formazione a distanza, né quanto alla sede, né quanto ai docenti, né quanto al materiale, né quanto ad accordi con università svizzere e/o europee vere e proprie.
Il messaggio in esame, pertanto, appare idoneo ad indurre i destinatari del medesimo in errore con riguardo alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere tramite il loro acquisto.
Tale errore cade su elementi essenziali della decisione di acquisto di servizi di formazione universitaria o comunque superiore, e per tale motivo è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicarne, di conseguenza, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della capacità di penetrazione del mezzo di diffusione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione del messaggi attraverso la rete internet, è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori.
Per quanto riguarda la durata della violazione, si rileva che il sito in esame è stato diffuso da ISSEA SA da giugno 2006 sino al 17 luglio 2006, da LUSES da giugno 2006 sino al novembre 2006.
Alla luce di tali elementi, si ritiene di dover irrogare a ISSEA SA una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di 9.100 € (novemilacento euro) e all’Associazione Libera Università degli Studi Sociali-LUSES una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di12.100 € (dodicimilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine a alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere tramite il loro acquisto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e dall’Associazione Libera Università degli Studi economici e Sociali-LUSES, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 9.100 € (novemilacento euro);
c) che all’Associazione Libera Università degli Studi economici e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.100 € (dodicimilacento euro), da eseguirsi dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dell’incarico conferitogli dall’assemblea straordinaria dei soci del 21 novembre 2006.
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà